Economia

Sospensione del mutuo: altri tre mesi di tempo per fare domanda

Abi ha prorogato i termini per chiedere la sospensione dei finanziamenti prima e seconda casa, per ristrutturazioni e per liquidità

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Chi vuole congelare il proprio mutuo prima casa avrà ancora tutta l'estate per farlo. Lo stesso vale per le moratorie sui mutui per seconde case o liquidità. L'Associazione bancaria italiana (Abi) ha pubblicato una circolare per prorogare dal 30 giugno al 30 settembre 2020 la scadenza per farne domanda alla propria banca. 

La nuova scadenza regala una boccata di ossigeno per le banche. Soprattutto quelle piccole, infatti, "sono in estrema difficoltà a evadere le pratiche delle moltissime richieste che hanno ricevuto" spiega Stefano Cherti, responsabile banche di Unc. Il rischio, concreto, era di non riuscire ad analizzarle tutte, lasciando i richiedenti - che ne avrebbero diritto - senza moratoria. Uno dei nodi è quello del garante: se il contratto di mutuo ne prevedeva uno, questi deve avallare la richiesta di moratoria. Questo non sempre avviene e, comunque, è un passaggio che allunga i tempi.

La moratoria per i mutui prima casa è, di fatto, un'estensione del già noto fondo Gasparrini. Consente di congelare le rate tra i 6 e i 18 mesi a seconda della situazione lavorativa del richiedente. Come spiegato su Repubblica le novità riguardano principalmente due ambiti:
  • Possono chiedere la sospensione anche coloro che hanno avuto una sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 giorni;
  • Sono stati incluse anche le partite Iva che abbiano subito un calo del fatturato di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto all'ultimo trimestre 2019.

La sospensione dei mutui per seconde case, per ristrutturare immobili e dei mutui liquidità è invece il frutto di un accordo tra Abi e associazioni di consumatori. 
Le condizioni per accedere alla moratoria sono:
  • Cessazione del rapporto di lavoro subordinato "per qualsiasi tipo di contratto", specifica Abi;
  • sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 giorni;
  • morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza;
  • riduzione di un terzo del fatturato a causa dell'emergenza sanitaria per lavoratori autonomi e liberi professionisti.